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Piano urbanistico: 1) conflitto di interessi di aministratori locali – 2) modifiche introdotte in sede di approvazione e obbligo di ripubblicazione

La giurisprudenza, ha affermato che la ripubblicazione del piano è necessaria per la legittimità del procedimento solo quando, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate dopo l’adozione, vi sia stata una “rielaborazione complessiva” del piano stesso

19 DICEMBRE 2022

di Valeria Tarroni
(CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza del 7/12/2022 n. 10731)

  1. L’eventuale posizione di conflitto di interessi nella quale si trovi taluno degli amministratori locali, che avrebbe dovuto astenersi dal partecipare al voto sullo strumento urbanistico generale[1], in quanto proprietario o parente di uno dei proprietari dei suoli direttamente coinvolti dalle scelte urbanistiche con esso effettuate, non determina l’integrale caducazione del piano, ma vizia unicamente le parti concernenti i suoli interessati dall’obbligo di astensione violato. Ne consegue che il vizio può essere fatto valore soltanto da chi dimostri di essere titolare di uno specifico e qualificato interesse ancorato a situazioni di collegamento con detti suoli. Pertanto, colui che si assume danneggiato, deve dare prova dell’interferenza degli interessi personali del consigliere comunale con la pianificazione dei suoli di cui è proprietario.
  2.  Per consolidata giurisprudenza, occorre distinguere tra modifiche “obbligatorie”, in quanto indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, l'adozione di standard urbanistici minimi; modifiche “facoltative”, in quanto consistenti in innovazioni non sostanziali; e modifiche “concordate”, in quanto conseguenti all’accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate dal Comune. Mentre per le modifiche “facoltative” e “concordate”, qualora superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato, sussiste l’obbligo della ripubblicazione da parte del Comune, diversamente, per le modifiche “obbligatorie” tale obbligo non sorge, poiché proprio il carattere dovuto dell’intervento regionale (o di altra autorità preposta) rende superfluo l’apporto collaborativo del privato, superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede regionale e comunale. (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 13 novembre 2020, n. 7027; Sez. IV, 11 novembre 2020, n. 6944).
La giurisprudenza, ha affermato con espressioni diverse, ma sostanzialmente equivalenti nella sostanza, che la ripubblicazione del piano è necessaria per la legittimità del procedimento solo quando, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate dopo l’adozione, vi sia stata una “rielaborazione complessiva” del piano stesso, e cioè un “mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua impostazione”.
 
Il testo della sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 10731/2022 è consultabile https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201600418&nomeFile=202210731_11.html&subDir=Provvedimenti
 


[1] L’art.78 comma 2 del dlgs n. 267/2000 dispone sull’obbligo di astensione dal prendere parte alla discussione e votazione di una delibera, nei seguenti termini “ 2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”