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Prelievo e campionamento scarichi

La Cassazione conferma l’orientamento in merito alle metodiche di prelievo e campionamento dei reflui

21 GIUGNO 2019

In primo grado i rappresentanti di una s.p.a. venivano condannati al risarcimento in favore delle parti civili dei danni derivanti dallo scarico di reflui industriali contenenti sostanze pericolose in pubblica fognatura (reato di cui all’art. 137, comma 3 del d.lgs. 152/2006, peraltro nella specie estinto per prescrizione). Tra i diversi motivi di ricorso presentati dagli imputati davanti alla Suprema Corte, sez. III Penale vi era l’asserita scorrettezza del metodo di campionamento “eseguito per mezzo del prelievo istantaneo in sostituzione di quello medio ponderato, universalmente accreditato, non supportato da adeguata motivazione sull'attendibilità riferita ad uno scarico industriale”

La Cassazione, infatti, con sentenza n. 56670 del 17 dicembre 2018, non ritiene meritevole di accoglimento la tesi difensiva degli imputati.