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Personale comandato tra enti pubblici e operazioni di conguaglio a fine anno

Sintesi dell'interpello dell'Agenzia delle Entrate, 25 ottobre 2019, n. 428

30 OTTOBRE 2019

Attraverso risposta all’interpello n. 428 del 25 ottobre 2019 avente ad oggetto “Articolo 29 decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 – Dipendenti comandati presso altra Amministrazione” l’Agenzia delle Entrate precisa che “in caso di più sostituti d’imposta pubblici le operazioni di conguaglio sono obbligatorie, nella fattispecie in esame la scrivente ritiene che, conformemente a quanto riportato nelle istruzioni per la compilazione del modello di Certificazione Unica, il Dipartimento 1 e il Dipartimento 2 (uffici secondari) – che corrispondono i trattamenti  accessori – devono comunicare al Consiglio Nazionale istante (ufficio principale) – che invece corrisponde il trattamento fondamentale – entro la fine dell’anno e comunque non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro, nonché le ritenute effettuate”.