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Revoca del bando di concorso

La recente sentenza  13 febbraio 2024 n. 37 del TAR Molise, (Sez. I), ha dichiarato la legittimità di un provvedimento con il quale un Comune ha revocato in autotutela un avviso pubblico indetto per il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo
 

26 FEBBRAIO 2024

La recente sentenza  13 febbraio 2024 n. 37 del Tribunale Amministrativo regionale del Molise ha dichiarato la legittimità di un provvedimento con il quale un Comune ha revocato in autotutela un avviso pubblico indetto per il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo, ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, di esperto contabile in programmi di finanziamenti previsti per l’accesso ai fondi PNNR, che sia motivato con riferimento al fatto che nessun concorrente è risultato in possesso dello specifico requisito professionale dell’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, revisore e iscrizione nel rispettivo ordinamento professionale, nella sezione A, espressamente richiesto dalla lex specialis. Il requisito dell’abilitazione richiesto dal Comune non si presenta affatto irragionevole rispetto alla professionalità ricercata; il bando si rivolge infatti ad una platea qualificata di candidati, e tanto rende perfettamente aderente alla tipologia di risorse richiesta la previsione di requisiti professionali, quale per l’appunto quello dell’abilitazione, ulteriori rispetto al mero possesso del titolo di studio della laurea.

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"I concorsi pubblici dopo le modifiche al DPR n. 487/1994

Il quadro normativo aggiornato, anche alla luce del Decreto “PNRR 2” (D.L. n. 36/2022) e del Decreto “P.A.” (D.L. n. 44/2023)"

 

Il fatto

Con la procedura di interpello interno, indetta mediante la determinazione dirigenziale n. 140/2023 del 22/2/2023, il Comune di Guglionesi, nell’ambito dei programmi di finanziamento previsti per l’accesso ai fondi PNNR e d’intesa con l’Agenzia per la Coesione, aveva pubblicato un avviso finalizzato alla “Selezione di n. 2 esperti di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di due incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 ai sensi dell’art. 11 comma 2), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)- Professionista junior.” La medesima determina precisava che, in applicazione dell’art. 6 comma 7 del D.lgs. 165/2001, soltanto in caso di esito negativo dell’interpello interno, “ai fini dell’individuazione delle professionalità necessarie viene, dunque, attivata la procedura selettiva, tramite pubblicazione di un Avviso pubblico dopo aver accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (c.d. interpello)”.

Con la successiva determina n. 171/2023 del 9/3/2023 l’Amministrazione, nel prendere atto che in esito al precedente avviso era risultato idoneo solo un professionista, l’ing. OMISSIS, candidatosi per il profilo di esperto in funzioni tecniche, aveva previsto di emettere un nuovo avviso, stavolta pubblico, per il reclutamento della sola figura professionale, quella di esperto contabile, per la quale non erano pervenute idonee candidature a seguito del precedente interpello interno. Alla nuova procedura, questa volta aperta anche a soggetti esterni all’Amministrazione, partecipava anche la ricorrente, funzionaria amministrativa presso la Regione Molise ed in possesso della laurea magistrale in Scienze della Politica .

All’esito l’Amministrazione, con l’impugnata determinazione dirigenziale n. 816/2023, rilevava che nessun candidato per la figura di esperto contabile era in possesso dello specifico requisito professionale dell’abilitazione all’esercizio della professione di “dottore commercialista, revisore e iscrizione nel rispettivo ordinamento professionale, nella sezione A” (art. 2 dell’avviso pubblico), e pertanto revocava la procedura. Nel contempo, in esecuzione di quanto previsto al punto 4 della già indicata determina n. 171/2023, il Comune disponeva il conferimento all’ing. OMISSIS, odierno controinteressato, dell’incarico di esperto in funzioni tecniche.

Avverso detto complesso provvedimento la ricorrente ha proposto l’attuale gravame, deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione di legge: in particolare violazione dell’art. 1-3-21 quinques Lex n. 241/90, dell’art. 3 comma 2 e art. 12 del D.P.R. n.487/1994, degli artt. 97 e 51 Cost, in riferimento al principio di imparzialità e di buon andamento della P.A., dell’art. 35 comma 3 D. lgs 30 Marzo 2001 n. 16;

2) violazione e falsa interpretazione della “Lex specialis”, in particolare dell’art. 2 dell’Avviso Pubblico del 09.03.2023 reg. n. 235 per il reclutamento di n. 2 esperti junior FG, in attuazione della determina dirigenziale n. 140 del 22.02.2023 ed del relativo ALLEGATO 1 (domanda di partecipazione da compilare);

3) Violazione di legge: in particolare dell’art. 7, commi 5 bis e 6, D.lgs. n.165/2001, violazione dell’art.110, comma 3 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; degli artt.97e 51 COST, in riferimento al principio di imparzialità e di buon andamento della P.A., dell’art. 35 comma 3 D. lgs 30 Marzo 2001 n. 165. Violazione della “Lex specialis”, in particolare dell’art. 2 comma 5 dell’Avviso Pubblico del 09.03.2023 reg. n. 235 per il reclutamento di n. 2 esperti junior FG, in attuazione della determina dirigenziale n. 140 del 22.02.2023. Violazione degli art.1-2-3-4 Linee Guida per il Conferimento degli incarichi di Lavoro Autonomo- Agenzia per la Coesione Territoriale. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; Illogicità o contraddittorietà dell’atto, Disparità di trattamento, contraddittorietà tra atti del procedimento. Sviamento del potere. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; illogicità o contraddittorietà dell’atto, disparità di trattamento, contraddittorietà tra atti del procedimento, sviamento di potere”.;

In sintesi, la parte ricorrente ha lamentato sia l’illegittimità della revoca dell’Avviso pubblico riguardante l’incarico di esperto contabile, sia, nel contempo, quella del conferimento da parte del Comune dell’incarico di esperto tecnico al controinteressato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Guglionesi eccependo, oltre che l’infondatezza nel merito del ricorso, il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, e, sempre in via preliminare, la carenza d’interesse della ricorrente a sostegno delle sue censure afferenti la posizione del controinteressato, il quale, come detto, aveva concorso per una posizione professionale diversa (esperto in funzioni tecniche) rispetto a quella cui aspirava la ricorrente.

Al riguardo giova ricordare il costante orientamento della giurisprudenza in ragione del quale: “La revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione…In particolare, il bando con cui si indice il pubblico concorso deve essere qualificato come atto amministrativo generale, che, per quanto previsto dalla legge n. 241/1990, non soggiace all’obbligo motivazionale ed a cui non si applicano le garanzie partecipative. Alla stessa stregua deve classificarsi atto generale anche il contrarius actus con cui la Pubblica amministrazione revoca il bando. Tuttavia, anche tali atti devono rispondere – in primis attraverso un adeguato apparato motivazionale – ai consueti canoni di ragionevolezza e proporzionalità e della ponderazione del pubblico interesse, seppure per gli stessi non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata che riscontri anche eventuali contrastanti interessi privati” ( T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. II, n. 857/2023).

La questione

In applicazione dei citati principi, è indubbio che nell’odierna vicenda l’Amministrazione, con la determina impugnata, abbia ampiamente soddisfatto il proprio obbligo di motivazione, svolgendo puntuali richiami alle ragioni a fondamento del proprio atto di revoca.

Pertanto, secondo il medesimo giudice amministrativo è legittimo il provvedimento con il quale un Comune ha revocato in autotutela un avviso pubblico indetto per il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo, ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, di esperto contabile in programmi di finanziamenti previsti per l’accesso ai fondi PNNR, che sia motivato con riferimento al fatto che nessun concorrente è risultato in possesso dello specifico requisito professionale dell’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, revisore e iscrizione nel rispettivo ordinamento professionale espressamente richiesto dalla lex specialis. Il requisito dell’abilitazione richiesto dal Comune non si presenta affatto irragionevole rispetto alla professionalità ricercata; il bando si rivolge infatti ad una platea qualificata di candidati, e tanto rende perfettamente aderente alla tipologia di risorse richiesta la previsione di requisiti professionali, quale per l’appunto quello dell’abilitazione, ulteriori rispetto al mero possesso del titolo di studio della laurea.