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ARAN, ferie e festivo infrasettimanale non lavorato

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 34580 dell'11 dicembre 2023, si ha riguardo all'imputazione a ferie di alcune giornate coincidenti con le festività infrasettimanali, ricadenti nel turno di servizio ma non lavorate
 

23 FEBBRAIO 2024

La sentenza della Corte di Cassazione n. 34580 dell’11 dicembre 2023, resa pubblica dall’ARAN il 7 febbraio, riguarda un ricorso presentato dai dipendenti del corpo di Polizia locale di un Comune.
 
Nel ricorso, i dipendenti contestavano l’imputazione a ferie di alcune giornate coincidenti con le festività infrasettimanali, ricadenti nel turno di servizio ma non lavorate. Essi invocavano l’applicazione dell’art. 24, comma 2, del CCNL 14.09.2000, il quale prevede che l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dia diritto, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
 
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’imputazione a ferie del festivo infrasettimanale non lavorato è legittima. Questo perché la disciplina contrattuale di riferimento per i dipendenti in turnazione deve essere quella della turnazione stessa, come stabilito dall’articolo 30, comma 5, del CCNL 16/11/2022. In base a questa disposizione, per i turnisti tutti i giorni della settimana, compresi quelli ricadenti in un giorno festivo, sono considerati come ferie, con un regime retributivo onnicomprensivo, come specificato dall’articolo 22, comma 5, del CCNL 14/09/2000.
 
Pertanto, la Corte ha confermato che l’imputazione a ferie del festivo infrasettimanale non lavorato è conforme alla normativa contrattuale applicabile ai dipendenti del corpo di Polizia locale in questione.