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L'INPS sui bonus mamme dipendenti e sulle fasce di reperibilità dei dipendenti assenti per malattia

Le mamme che sono dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono fruire degli esoneri contributivi previsti dalla legge di bilancio 2024, legge n. 213/2023

21 FEBBRAIO 2024

Le mamme che sono dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono fruire degli esoneri contributivi previsti dalla legge di bilancio 2024, legge n. 213/2023. I dipendenti pubblici assenti per malattia sono attualmente obbligati a restare nel proprio domicilio per potere essere sottoposti a visita medica di controllo dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i festivi, alla stregua dei dipendenti privati. Sono questi gli importanti chiarimenti forniti di recente dall’Inps nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle PA.

Il bonus per le mamme dipendenti

Le istruzioni operative per potere fruire dei bonus previsti dalla legge n. 213/2023 per le mamme lavoratrici dipendenti sono contenute nella Circolare 31/01/2024, n. 27 dell’I.N.P.S. “Articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Istruzioni operative e contabili: rinvio”.

In primo luogo, la circolare ha chiarito che la citata disposizione si applica anche ai dipendenti pubblici, ivi compresi quelli in part time. Altra importante indicazione è che questo esonero spetta con il maturare della nascita del terzo figlio (o in via eccezionale per il 2024) del secondo e la sua misura va calcolata sulla base di un trattamento economico di 250 euro mensili.

Leggiamo in primo luogo che “l’esonero in esame, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, trova applicazione, per le lavoratrici madri di tre o più figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Inoltre, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero contributivo trova applicazione anche per le lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile”.

Viene inoltre chiarito che “la realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre. Parimenti, l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni. Per identità di ratio, il requisito dell’essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l’eventuale successiva premorienza di un figlio”. Siamo in presenza di una indicazione che assume un notevole rilievo operativo.

Un ulteriore importante chiarimento è il seguente: “resta fermo che, qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l’esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Viene precisato che “la soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante. Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto”.

Inoltre, “la riduzione contributiva trova applicazione anche in favore delle lavoratrici che, nell’ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento”. Essa “risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente.., ma risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS)”.

Sul terreno operativo ci viene detto che “le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli”. Tale comunicazione può essere anche fatta direttamente all’Inps; “tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli”.
Inoltre, “per poter fruire dell’esonero previsto a partire dal 1° gennaio 2024, sulla base dell’articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, , i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono compilare a partire dalla denuncia del mese Febbraio 2024, la sezione <ListaPosPA> dell’Uniemens, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> con la retribuzione lorda imponibile ai fini pensionistici e l’elemento <Contributo> con la contribuzione piena calcolata su detto imponibile”.

Infine, viene chiarito che “le istruzioni per l’adeguamento del sistema di contabilità dell’Istituto saranno dettate con apposito messaggio”.

Si legga anche:" Legge di Bilancio 2024: misure per la natalità, bonus nido, congedo parentale"

Le fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici assenti per malattia

Le fasce di reperibilità in caso di assenza per malattia sono attualmente le stesse per dipendenti pubblici e privati. Lo chiarisce il Messaggio Inps n. 4640 del 22 dicembre, che detta le regole per le “Visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici. Fasce orarie di reperibilità”.

La adozione di questo Messaggio si è resa necessaria a seguito della sentenza n. 16305 del 2023 con cui la sezione quarta ter del Tar del Lazio ha annullato il decreto della Funzione Pubblica n. 206 del 17 ottobre 2017, “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Con il che si è determinata una condizione di vuoto regolamentare.

Il Messaggio ripercorre la legislazione che disciplina le visite mediche di controllo, cd visite fiscali, e stabilisce che “nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)”. Questi orari sono gli stessi che si applicano ai privati. Ricordiamo che l’annullato decreto della Funzione Pubblica fissava invece per i dipendenti pubblici le fasce di reperibilità per la visita fiscale in caso di malattia tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18. E che alla base della decisione del Tar del Lazio vi è proprio questa differenziazione, che è stata ritenuta ingiustificata.