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Contratti a termine se reiterati abusivamente, ammesso un risarcimento danni in re ipsa

La sentenza dalle Sezioni Unite della Cassazione del 22 febbraio 2023, n. 5542, stabilisce che non è necessario l’onere della prova per i contratti a termine reiterati abusivamente

8 MARZO 2023

Qualora sussista una abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego è assicurato il risarcimento del danno qualora permanga la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori. Questo è quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 22 febbraio 2023, n. 5542.
 
La Corte d’appello, a seguito del respingimento di un appello avverso alla sentenza del tribunale che aveva rigettato il ricorso volto a ottenere l’accertamento dell’inefficacia dei termini apposti ai contratti di lavoro subordinato, ha stabilito il risarcimento relativo alle differenze retributive.
A seguito del ricorso presso la Corte di Cassazione, le Sezioni Unite hanno ritenuto necessario sospendere il rapporto poiché in caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, le disposizioni di diritto interno che assicurano il risarcimento in ogni ipotesi di responsabilità, riconoscono il risarcimento del danno con esonero dall’onere probatorio. Pertanto il rapporto di lavoro così instaurato è affetto da nullità, in quanto si è in presenza di norme inderogabili e imperative perché dettate a tutela di interessi di carattere generale.
 
 
Le Sezioni Unite hanno sottolineato, come riporta anche il Sole 24 ore, che la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione di contratti a tempo determinato può essere considerata conforme solo nelle ipotesi in cui non vi sia stato un utilizzo abusivo. Pertanto non è sufficiente, anche se idonea, la sola indicazione delle attività alla cui realizzazione il contratto è finalizzato poiché è necessaria un’indicazione dettagliata delle ragioni del ricorso al rapporto a tempo determinato.