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Welfare integrativo, novità dalla preintesa

La preintesa del 4.08.2022 del contratto funzioni locali conferma, con alcune novità, l’impianto dell’art. 72 del precedente contratto in materia di welfare integrativo.
 

5 SETTEMBRE 2022

La preintesa del 4.08.2022 del contratto funzioni locali conferma, con alcune novità, l’impianto dell’art. 72 del precedente contratto in materia di welfare integrativo.

In particolare, l’innovazione principale riguarda le risorse finalizzabili a tale scopo, che non solo possono derivare dalle disponibilità già previste ma altresì da una quota parte del fondo per il trattamento accessorio, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa.

Il nuovo art. 82 conferma, invece, l’elencazione dei benefici di natura assistenziale e sociale che possono essere riconosciuti ai dipendenti e che riguardano:

a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;

b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;

c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;

d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;

e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

Gli oneri relativi – quindi – possono ora derivare anche dal fondo per il trattamento accessorio, entro il  limite definito in sede di contrattazione integrativa, essendo in precedenza stabilito il finanziamento mediante l’impiego delle disponibilità già previste per tale finalità.

Tanto è vero che l’art. 7, relativo alle materie oggetto di contrattazione, include “i criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo e definizione del l’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82 comma 2”.

Tra l’altro, la preintesa specifica, all’interno di tale quadro, che sono prioritariamente impiegate le risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. b del CCNL precedente, derivanti dalla “quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98”, ovvero dai piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Rispetto, poi, alle polizze sanitarie integrative il nuovo contratto prevede la possibilità per le amministrazioni, ai fini di una migliore gestione degli interventi previsti, di associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.

Da segnalare ancora, per la rilevanza della specifica previsione, che secondo l’art. 72 della preintesa (relativo al Codice disciplinare) anche “l’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale … a favore dei propri dipendenti”.

E’, infine, confermata la possibilità di destinare a tali finalità i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota determinata ai sensi dell’art. 208 del Codice della Strada.