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Le assunzioni di personale

Gli oneri per le assunzioni etero finanziate vanno al di fuori del tetto di spesa del personale e le relative risorse non vanno incluse nelle entrate correnti. I comuni devono applicare rigidamente le regole dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 per stabilire le proprie capacità assunzionali.
 

2 SETTEMBRE 2022

Di Carlo dell’Erba

Gli oneri per le assunzioni etero finanziate vanno al di fuori del tetto di spesa del personale e le relative risorse non vanno incluse nelle entrate correnti. I comuni devono applicare rigidamente le regole dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 per stabilire le proprie capacità assunzionali.

Il quadro normativo

Le disposizioni che stabiliscono le regole da applicare per la determinazione delle capacità assunzionali sono contenute per i comuni, per le province, per le città metropolitane e per le regioni nell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, disposizioni che sono dettagliate dei decreti attuativi adottati dalla Funzione Pubblica, d’intesa con il Ministero dell’Economia e, per gli enti locali, con il Ministero dell’Interno. Per le altre amministrazioni locali e regionali si continuano ad applicare le regole previgenti, quindi la determinazione delle capacità assunzionali nel tetto del 100% dei risparmi derivanti dalla cessazione di personale dell’anno precedente cui si aggiungono ancora per il triennio 2022/2024 quelli derivanti dalle cessazioni dello stesso anno. Per l’applicazione delle regole previgenti alle unioni dei comuni si è espressa, lo ricordiamo, la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 4/2021.

Le nuove regole sulle capacità assunzionali dettate dal citato articolo 33 del d.l. n. 34/2019 sostituiscono, anche in mancanza di una espressa previsione legislativa, quelle dettate dalla normativa precedente. Esse si differenziano perché non fanno più riferimento ai risparmi delle cessazioni, ma perché sono basate sull’applicazione del principio della cd sostenibilità finanziaria. Per cui le singole amministrazioni determinano le proprie capacità assunzionali in relazione al rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti: esse aumentano tanto più è basso questo rapporto. Ricordiamo che i comuni vengono, con valori differenziati per le varie fasce demografiche, suddivisi in enti cd virtuosi, cd intermedi e cd non virtuosi. Gli enti cd virtuosi, cioè quelli che sono al di sotto della soglia fissata dal decreto attuativo dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, possono aumentare la propria spesa del personale, quindi effettuare assunzioni che incrementano il numero dei dipendenti, a condizione che rimangano all’interno della soglia di virtuosità ed entro un tetto di incremento calcolato sulla spesa del personale del 2018. In tal modo le amministrazioni che hanno, all’interno della fascia di virtuosità un rapporto più basso, possono aumentare in modo maggiore la propria spesa di personale. Gli enti cd intermedi, cioè quelli che superano fino al massimo del 4% la soglia di virtuosità, possono effettuare assunzioni a condizione che non peggiorino il rapporto rispetto all’anno precedente, quindi in termini generali e teorici possono utilizzare tutti i risparmi derivanti dalle cessazioni. Gli enti cd non virtuosi, cioè quelli che superano la soglia di virtuosità, possono effettuare assunzioni di personale, ma devono entro il 2025 rientrare nella fascia degli enti cd intermedi: di conseguenza anche a queste amministrazioni non è preclusa la possibilità di effettuare nuove assunzioni, ma esse devono migliorare significativamente il proprio rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, vincolo che per la Corte dei Conti della Sicilia costituisce una condizione di legittimità per le assunzioni.

 

Le assunzioni eterofinanziate e la spesa del personale

Solamente le assunzioni eterofinanziate che sono state effettuate a partire dal 14 ottobre del 2020 vanno in deroga al tetto della spesa del personale di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, cioè quella su cui viene calcolato il rapporto con le entrate correnti e, di conseguenza, le capacità assunzionali dei comuni. Possono essere così riassunti i principi contenuti nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia n. 111/2022, che evidenziano il carattere vincolante della data di effettuazione di tali assunzioni.

In premessa leggiamo che “le disposizioni di riferimento innanzitutto sono: la normativa finalizzata al contenimento della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della L. n. 296/2006; il decreto legge n. 34 del 2019 e il correlato decreto attuativo del 17 marzo 202° emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno. Circa il rapporto tra le suddette norme, come chiarito anche dalla giurisprudenza contabile, la preesistente normativa finalizzata al contenimento della spesa di personale di cui commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 non è stata abrogata ed è tuttora vigente”. Ci viene aggiunto, sempre per porre le premesse della risposta, che “il nuovo parametro della sostenibilità si è, infatti, aggiunto al preesistente vincolo di spesa di cui all’art. 1, comma 557-quater della legge n. 296 del 2006, determinando un assetto ove i due criteri si trovano ad operare contemporaneamente e con ambiti applicativi differenti”. La nuova regola “introduce quindi un criterio connotato da maggiore flessibilità, il cui cardine poggia sul parametro della sostenibilità finanziaria della spesa di personale a carico del bilancio dell’ente che intenda procedere alle nuove assunzioni”.

L’articolo 57, comma 3 septies, della legge di conversione del d.l. n. 104/2020 “formalizza il principio della neutralità delle spese sostenute tramite etero-finanziamenti, ciò allo scopo di migliorare la capacità assunzionale degli enti; purtuttavia, pone espressamente il limite temporale delle assunzioni effettuate in data successiva alla entrata in vigore della legge di conversione del d.l. stesso, ossia dopo il 14 ottobre 2020. Il tenore letterale della norma, pertanto, consente di estromettere le sole spese collegate ad assunzioni eterofinanziate effettuate dopo il 14 ottobre 2020”.
Infine, viene chiarito sulla base delle previsioni di cui all’articolo 20, commi 4 e 14, del d.lgs. n. 75/2017 “espressamente escludono dal calcolo della spesa, ai fini dei commi 557 e 562 della legge 296/2006, la quota parte coperta da finanziamenti regionali”. Quindi a questo fine tutti i trasferimenti regionali per sostenere spese di personale, ivi comprese le risorse per il trattamento economico di LSU ed LPU vanno al di fuori di questa spesa, ma solamente per determinare il rispetto del tetto degli oneri sostenuti a questo titolo mediamente nel triennio 2011/2013 o, per gli enti che non erano assoggettati al patto di stabilità, a quelle del 2008.

Le deroghe alle capacità assunzionali

Le capacità assunzionali dei comuni sono dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 e non sono applicabili deroghe alla spesa del personale, salvo quelle espressamente dettate dalla normativa. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 96/2022.

Viene dettato il seguente principio: “Il legislatore per il tramite dell’articolo 33, comma 2 del d.l. n. 34/2019 ha predeterminato, già in sede normativa, senza alcun margine di discrezionalità in capo all’Ente, i parametri di riferimento e le relative modalità di calcolo (spese di personale /entrate correnti), strumentali all’individuazione, in considerazione della fascia demografica di appartenenza, della spesa di personale finanziariamente sostenibile. Il legislatore, quando ha ritenuto di prevedere una deroga alla regola generale in tema di facoltà assunzionali ha, espressamente, provveduto in tal senso, così come è avvenuto con l’articolo 57, omma 3-septies, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che sancisce la neutralità della spesa e dell’entrata relativa all’assunzione di personale etero-finanziata

L’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, modificando radicalmente le regole sulle capacità assunzionali basate sul turnover, “consente di individuare, per ogni Comune ed in considerazione della fascia demografica di appartenenza, la spesa di personale finanziariamente sostenibile.. Tale parametro, dinamico nel tempo e ancorato alla dimensione del Comune, costituisce il nuovo ed esclusivo criterio per la determinazione delle facoltà assunzionali di ciascun Ente limitatamente al personale a tempo indeterminato”.

Ci viene ricordato che “sia l’articolo 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 che il correlato articolo 2 del Decreto ministeriale del 17 marzo 2020, non prevedono alcuna discrezionalità dell’Ente in merito alle modalità di calcolo del parametro delle spese del personale” e che indicano la necessità che la spesa del personale sia calcolata senza deroghe, salvo quelle espressamente previste dal legislatore. In altri termini, “Il legislatore, dunque, ha predeterminato, già in sede normativa, senza alcun margine di discrezionalità in capo all’Ente, i parametri di riferimento e le relative modalità di calcolo (spese di personale /entrate correnti), strumentali all’individuazione, in considerazione della fascia demografica di appartenenza, della spesa di personale finanziariamente sostenibile.