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Contributo «una tantum» ai dipendenti da risparmi sui buoni pasto concorre a formare il reddito da lavoro

Il contributo «una tantum» riconosciuto al personale dipendente, quale iniziativa a sostegno del reddito all’interno delle politiche del welfare integrativo, finanziate dal risparmio derivante dai buoni pasto non erogati nell’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 870, della legge di Bilancio per l’anno 2021, ai fini fiscali è considerato reddito da lavoro. È questa la conclusione cui giunge l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 377/2022.
 

27 LUGLIO 2022

L’articolo 1, comma 870, della legge 178 del 2020 ha previsto che: “In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonche’ i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell’anno successivo, nell’ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 44,53 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali”.
 
Ci si è dunque domandati relativamente al benefit, consistente nell’erogazione di un contributo in denaro «una tantum», qual sia il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini Irpef, al suddetto contributo?
 
La qualificazione dell’Agenzia dell’Entrate
Per l’Agenzia delle entrate tale contributo in denaro «una tantum», pur derivando dal risparmio dei buoni pasto non erogati nel 2020, non conserva la natura di buono pasto, con la conseguenza che non può trovare applicazione l’articolo 51, comma 2, lettera c), del Tuir.
 
Il contributo in questione, si precisa nel parere, non è riconducibile ad alcuna ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista per le iniziative di welfare né alle altre ipotesi di esclusione specificamente previste dall’articolo 51, commi 2 e seguenti del Tuir.
 
Il predetto contributo, al pari delle altre elargizioni in denaro percepite dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, dovrà concorrere, pertanto, alla formazione del reddito di lavoro dipendente.