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Assenze per postumi da vaccino anti-Coronavirus

La precisazione del Dipartimento della Funzione pubblica

23 MARZO 2021

Il Dipartimento della Funzione pubblica si è espresso in merito al mancato pagamento dell'accessorio agli insegnanti colpiti da postumi della vaccinazione anti-Coronavirus, precisando che: l'art. 71, comma 1, della legge n. 133/2008, in vigore da 13 anni e dichiarato legittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 120/2012, non colpisce lo stipendio degli insegnanti e degli altri dipendenti pubblici, ma esclusivamente gli emolumenti accessori legati alla produttività e alla presenza in servizio. Per gli insegnanti il mancato pagamento dell'accessorio per le assenze per malattia è stimato tra i 5 e i 9 euro lordi al giorno.

La disposizione ha ad oggetto il trattamento accessorio e la produttività. È dunque scorretto fare riferimento alla "trattenuta", perché il mancato pagamento riguarda la prestazione non effettuata. In ogni caso la norma non fa riferimento alle malattie con durata superiore a 10 giorni né alle malattie legate a ricoveri, day hospital, infortuni, terapie salvavita. Le segnalazioni, al momento, sono arrivate soltanto dal mondo della scuola. Medici, infermieri, forze dell'ordine e altro personale pubblico vaccinato non hanno invece riscontrato problematiche di sorta. Presso il Ministero dell'Istruzione e il Dipartimento della funzione pubblica è comunque in corso di perfezionamento una soluzione per consentire agli insegnanti e al personale ATA di poter eventualmente usufruire di un giorno di permesso retribuito per ricevere la somministrazione del vaccino, sul modello di quanto avviene per la donazione del sangue.