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Determina di approvazione delle progressioni: pubblicazione nominativi dipendenti beneficiari

Sintesi del parere del Servizio consulenza Friuli Venezia Giulia, 7 settembre 2020, n. 26059

18 SETTEMBRE 2020

Assume ampio rilievo per gli Enti locali il parere emesso dal Servizio consulenza per il Friuli Venezia Giulia 7 settembre 2020, n. 26059 attraverso il quale si analizzano due temi consequenziali: protezione dati personali in relazione alla pubblicazione della tabella recante i nominativi dei dipendenti beneficiari di progressioni.

Come si legge in sede di premessa/abstract al parere rilasciato su quesito posto da un Comune “1) La pubblicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della l.r. 21/2003, della determina di approvazione delle progressioni, con l’annessa tabella recante i nominativi dei dipendenti beneficiari della stessa, se comprensiva di dati personali dei dipendenti, deve avvenire nel rispetto del principio, codificato dal legislatore europeo con riferimento alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, della “minimizzazione dei dati”, secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, ricorrendo eventualmente alla tecnica dell’oscuramento dei dati non necessari. 2) I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. Non è dato riscontrare l’esistenza di alcuna disposizione ulteriore relativa alla durata in carica dei componenti nominati. Segue che la nomina del presidente manterrà la sua validità per tutta la durata necessaria allo svolgimento dei compiti connessi a tale figura, a meno che una diversa previsione sia contenuta nell’atto di nomina dello stesso”.