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ARCONET: precisazioni relative alla tesoreria unica

18 MARZO 2024

Il MEF ha pubblicato una FAQ relativa alla tesoreria unica degli enti locali (quesito n. 55 del 6 marzo 2024):

“Come previsto nel paragrafo 6.2 – paragrafo 6.2 – lettera d) dell’allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011,  nel corso della gestione i movimenti di tesoreria sono rilevati unicamente alla voce del piano dei conti patrimoniale 1.3.4.01.01.01 “Istituto tesoriere”, e  le giacenze al 31 dicembre del conto di TU presso la Banca d’Italia sono rilevate solo al termine dell’esercizio attraverso una operazione di storno del conto 1.3.4.01.01.01 “Istituto tesoriere” e contestuale accredito del conto 1.3.4.01.03.01 “Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia”.

La suddetta operazione rileva l’importo del saldo del conto di TU opportunamente riconciliato con le scritture contabili dell’ente e consente la corretta esposizione, nell’Attivo dello Stato Patrimoniale, delle voci IV – 1-a) Istituto tesoriere e IV – 1-b) presso Banca d’Italia rispettivamente destinate a rappresentare:

  • IV – 1-a) Istituto tesoriere

Il saldo del conto corrente bancario acceso presso l’istituto tesoriere che comprende tutte le riscossioni e i pagamenti effettuati dal tesoriere, compresi i pagamenti effettuati dal tesoriere non regolati sul conto di TU entro il 31/12. Nel caso in cui il tesoriere alla data del 31 dicembre ha effettuato pagamenti non ancora regolarizzati nel conto di TU, anticipando la necessaria liquidità a valere delle disponibilità dell’ente nel conto di TU, la voce assume valore negativo. Tale saldo negativo costituisce la cosiddetta “anticipazione tecnica” concessa dall’istituto tesoriere per consentire il pagamento delle spese ordinate dall’Ente ma regolabili sul conto di T.U. solo nell’esercizio successivo;

  • IV – 1-b) presso Banca d’Italia

Il saldo del conto di TU presso la Banca d’Italia rideterminato escludendo i versamenti ricevuti direttamente su tale conto e non ancora rilevati dall’istituto tesoriere alla data del 31/12. Tali versamenti sono contabilizzati dall’Ente nell’esercizio successivo, a seguito della comunicazione del tesoriere dei “sospesi di entrata” ricevuta dopo la data del 31/12.”