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Danno erariale per l’inerzia della PA nell’attivare le procedure di recupero dei canoni di affitto

23 SETTEMBRE 2021

Secondo la Procura la mancata registrazione del contratto di locazione conduce alla nullità del contratto stipulato dalla PA con conseguente impossibilità di recuperare le somme dal privato inadempiente e con conseguente rilevazione del danno erariale per la diminuzione delle entrate della PA. Per la Corte dei conti del Lazio (sentenza n.669/2021) a differenza della quantificazione del danno operata dalla Procura, anche a fronte di un successivo principio di diritto del giudice di legittimità, è solo l’inerzia della PA, nel recupero delle somme dovute per morosità, a rilevare quale danno erariale.