23 SETTEMBRE 2021
Secondo la Procura la mancata registrazione del contratto di locazione conduce alla nullità del contratto stipulato dalla PA con conseguente impossibilità di recuperare le somme dal privato inadempiente e con conseguente rilevazione del danno erariale per la diminuzione delle entrate della PA. Per la Corte dei conti del Lazio (sentenza n.669/2021) a differenza della quantificazione del danno operata dalla Procura, anche a fronte di un successivo principio di diritto del giudice di legittimità, è solo l’inerzia della PA, nel recupero delle somme dovute per morosità, a rilevare quale danno erariale.