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Le indicazioni per gli enti in criticità finanziaria nella legge di conversione al decreto Agosto

15 OTTOBRE 2020

Dopo aver tentato con un emendamento di modificare la procedura del piano di riequilibrio finanziario, intestando la competenza anche in sede di monitoraggio degli equilibri intermedi alla Commissione di stabilità finanziaria del Ministero dell’Interno, così eliminando i controlli attualmente di competenza della Corte dei conti, il sede di approvazione, anche a causa del mancato nulla osta del MEF, il Senato ha stralciato l’emendamento e ricondotto alla situazione attuale.

Qui di seguito alcuni interventi integrativi per gli enti in criticità finanziaria.

Avvio anno scolastico

L’Art.32-bis ha esteso anche agli enti in dissesto, in piano di riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di approvazione di piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la possibilità di attingere alle risorse economiche, confluite in uno specifico fondo del MUIR, per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021. Si tratta di risorse destinate prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e per noleggio di strutture temporanee. Le risorse economiche complessivamente destinate sono pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020 e a 6 milioni di euro per l’anno 2021. Inoltre, in aggiunta alle misure per l’edilizia scolastica, il MUIR ha stanziato un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione, da distribuire secondo i criteri di riparto che saranno approvati con decreto dallo stesso MUIR.

Sostegno agli enti in deficit strutturale

Al decreto originario all’art.53 è stato inserito il comma 10-bis secondo il quale “… agli enti locali strutturalmente deficitari di cui all’articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l’esercizio finanziario 2020 non riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall’articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243”. Si ricorda come la sanzione sia pari all’1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura.