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ARERA: più flessibilità per Comuni e operatori. Nella TARI si possono considerare gli effetti dell’emergenza Covid

30 GIUGNO 2020

Con comunicato del 24 giugno 2020 l’ARERA, nel confermare l’impianto di regole adottato lo scorso ottobre in materia di TARI, con la nuova delibera 238/2020/R/rif – che giunge a seguito di un periodo di monitoraggio e consultazione – introduce elementi di flessibilità nel settore dei rifiuti, a cui gli Enti territorialmente competenti (ETC) possono far ricorso per favorire l’uscita dalla fase di emergenza dovuta alla pandemia da Coronavirus, garantendo la continuità di un servizio essenziale.

La TARI – di cui occorre sempre considerare l’incidenza sugli utenti domestici e non domestici, valutando al tempo stesso il ruolo centrale che ricopre nelle entrate degli enti locali – potrà essere calcolata tenendo conto della particolarità dell’anno in corso e delle condizioni determinate dal Covid sulle attività produttive.

Gli Enti territorialmente competenti, nel definire le entrate tariffarie in applicazione delle regole previste dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), potranno considerare anche specifiche componenti previsionali che consentono di tener conto degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno 2020, dovuti alla gestione dell’emergenza (connesse ad esempio alle modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti dai soggetti in quarantena), anche dando la possibilità di attivare forme di copertura a favore delle agevolazioni eventualmente previste per le utenze domestiche disagiate.

Gli ETC che abbiano applicato una riduzione dei corrispettivi variabili, a sostegno delle utenze non-domestiche (delibera ARERA 158/2020), potranno richiedere un’anticipazione finanziaria alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), per un importo corrispondente al minor gettito registrato per l’anno 2020.

L’importo potrà essere recuperato in tariffa nelle tre annualità successive.

La parte finale della delibera è dedicata proprio alle modalità di accesso al Conto Covid che l’Autorità ha istituito presso CSEA, per compensare gli impatti finanziari che l’emergenza ha avuto sul sistema dei servizi pubblici energetici e ambientali. Al Conto possono accedere – con una richiesta dell’anticipazione finanziaria da presentare entro il 30 settembre 2020 – tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano applicato il Metodo Tariffario Rifiuti, indicando i gestori beneficiari delle richieste e gli elementi di continuità del servizio che ne hanno determinato l’esigenza.

Per gli ETC che non intendano avvalersi di queste disposizioni, restano valide le eventuali determinazioni già assunte in materia di MTR e restano confermati i procedimenti finalizzati all’adozione delle determinazioni nei termini previsti dalla normativa vigente.

Per il presidente di ARERA, Stefano Besseghini: “La strada della trasparenza e dell’efficientamento del settore rifiuti è a senso unico. Abbiamo obiettivi nazionali e internazionali da raggiungere e una situazione nuova con la quale confrontarci. La regolazione, con questa delibera, compie un grande atto di fiducia nei confronti del settore, spingendo su strumenti già attivati con successo in altri comparti industriali. Buona parte del paese è già avviata nella giusta direzione e oggi, a valle dell’emergenza, abbiamo l’opportunità di accelerare verso il principale obiettivo: fare in modo che tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti e doveri, senza dover subire costi più elevati o situazioni di disservizio a seconda del luogo in cui hanno scelto di vivere”.

Per supportare gli operatori e gli enti competenti e per chiarire ulteriormente gli aspetti applicativi del MTR, ARERA ha pubblicato nel proprio sito una nuova sezione di FAQ.