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Dl Rilancio – anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali. Istruzioni per l’uso

23 GIUGNO 2020

L’IFEL risponde a causa di numerose richieste di chiarimento sulle modalità e le tempistiche con le quali gli enti locali potranno avvalersi delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto “Rilancio”. All’approssimarsi dell’apertura dei termini di presentazione delle domande, rispondiamo con la seguente nota sintetica.

Come è noto, l’articolo 115 del dl n. 34 del 2020 ha istituito un fondo con una dotazione di 12 miliardi per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili maturati dagli enti territoriali al 31 dicembre 2019. Le risorse potranno essere usate dalle regioni e dagli enti locali nella misura, rispettivamente, di 1,5 miliardi e 6,5 miliardi nonché dagli enti del servizio sanitario nazionale nella misura di 4 miliardi.

Le regole di funzionamento delle anticipazioni di liquidità per i comuni e le città metropolitane sono fissate dall’articolo 116 del decreto “Rilancio”: l’amministrazione interessata, previa deliberazione della Giunta, dovrà chiedere l’anticipazione nel periodo che va dal 15 giugno al 7 luglio 2020 secondo le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta dal MEF e dalla Cassa depositi e prestiti SpA (cfr. Comunicato MEF n. 116/2020.

La Convenzione MEF-Cassa prevede che la domanda sia compilata, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello Domanda di Anticipazione e sia presentata alla Cassa, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e corredata dall’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Le anticipazioni sono destinate, secondo quanto l’ente ha dichiarato nella Domanda di Anticipazione, al pagamento di debiti commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2019 e/o all’estinzione delle anticipazioni di liquidità ex legge di bilancio 2020, ossia al rimborso, totale o parziale, dell’importo in linea capitale dell’anticipazione concessa ai sensi dell’articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del d.lgs. n. 2 del 2002 e già erogata al 15 giugno 2020.

Qualora l’anticipazione sia destinata allo smaltimento dei debiti pregressi, alla Domanda dovrà essere allegata anche la cosiddetta Dichiarazione PCC, che è una dichiarazione generata dalla piattaforma dei crediti commerciali – PCC della Ragioneria Generale dello Stato, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e contenente l’elenco dei debiti da pagare. La Dichiarazione PCC, a pena di inammissibilità della Domanda, dovrà essere prodotta nello stato “pubblicata” (ossia definitiva) e dovrà anche contenere, in relazione al pagamento dell’IVA dovuta in relazione alle fatture in regime di split payment, la specificazione circa la volontà di provvedere con risorse proprie ovvero mediante il ricorso all’anticipazione.

Ciascun ente potrà presentare una sola domanda in un’unica soluzione.