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Incompatibilità dei consiglieri comunali facenti parte di associazioni locali

Parere del Servizio Consulenza per la Regione Friuli Venezia Giulia, 13 dicembre 2019, n. 28544

23 DICEMBRE 2019

Segnaliamo l’interessante parere del Servizio Consulenza per la Regione Friuli Venezia Giulia datato 13 dicembre 2019, n. 28544 in tema di incompatibilità di alcuni consiglieri comunali facenti parte di associazioni locali.

Come si può leggere in sede di abstract/massima posta in apertura di parere “per i consiglieri comunali che rivestono, altresì, la carica, rispettivamente, di Presidente, Segretario, Tesoriere di un’associazione, che riceve contributi in denaro da parte dell’amministrazione comunale, potrebbe sussistere la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, c. 1, n. 1) del d.lgs. 267/2000, nella parte in cui dispone che non può ricoprire la carica di consigliere comunale l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di Ente, istituto o azienda che riceva dal Comune, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate dell’Ente. Sotto il profilo soggettivo, atteso il diverso ruolo svolto dai singoli consiglieri all’interno dell’associazione si deve valutare, per ciascuno di essi, se rientrino o meno nella nozione di amministratore o in quella di dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento”.