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Emendabilità delle linee programmatiche del sindaco

Il parere del Ministero dell'Interno

22 NOVEMBRE 2019

Segnaliamo un interessante parere elaborato dal Ministero dell’Interno con riferimento ad uno specifico aspetto della emendabilità delle linee programmatiche de sindaco.

È stato infatti formulato un quesito in merito alla possibilità di emendare le linee programmatiche presentate dal sindaco al consiglio comunale ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n.267/2000 (TUEL).
Al riguardo, si osserva che l’articolo citato demanda allo statuto il termine entro il quale il sindaco, previa audizione della giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Si soggiunge, altresì, che il citato articolo prescrive che lo statuto disciplini anche i modi di partecipazione del consiglio “alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco... e dei singoli assessori”.
Il consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo come enunciata dal decreto legislativo n. 267/2000 è chiamato, dunque, a partecipare al programma amministrativo sia nella fase iniziale e sia nelle fasi intermedie, con le modalità indicate proprio nello statuto.
Lo statuto comunale stabilisce che il Sindaco, in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi, presenta al Consiglio una relazione sul grado di realizzazione delle linee programmatiche nei termini di cui all’articolo 193 del TUEL.