News

Le ordinanze in materia di prevenzione incendi spettano al sindaco

Risulta invece compito del dirigente l'accertamento dell'eventuale violazione e l'irrogazione della sanzione

28 OTTOBRE 2019

L’art. 13 comma 1 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) dispone che “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”.

Secondo la Corte di Cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 25328 del 9 ottobre 2019, fra le funzioni che riguardano l’assetto e l’utilizzazione del territorio, “devono ricomprendersi anche quelle che attengono alla predisposizione delle misure di prevenzione per gli incendi, che possono pure essere attuate mediante l’emanazione di determinati provvedimenti di regolamentazione applicabili sul territorio di competenza tramite apposite ordinanze sindacali, ancorché le stesse debbano essere esercitate secondo le linee guida emesse dalla Regione: ciò però non importa l’attribuzione in capo a quest’ultima della legittimazione ad adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti per l’approntamento delle suddette concrete misure preventive che, invece, rimane assegnati ai Sindaci”.
In sintesi, perciò:
spetta al sindaco la competenza all’adozione delle ordinanze in materia di prevenzione degli incendi;
in virtù dell’art. 107 del TUEL, è compito del dirigente l’accertamento dell’eventuale violazione e l’irrogazione della sanzione.