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Pagamento dei diritti di rogito dei segretari comunali e oneri fiscali e previdenziali

Deliberazione della Corte dei conti, Sez. Autonomie, 16 ottobre 2019, n. 24

25 OTTOBRE 2019

Risulta inammissibile dal punto di vista oggettivo il questo posto dalla Sezione Liguria con deliberazione 74/2019/QMIG, con il quale si richiede di chiarire se le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito dei segretari comunali devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli Enti (in particolare, IRAP e contributi fiscali e previdenziali), ovvero se gli oneri fiscali e contributivi connessi al pagamento dell’emolumento in parola vadano ripartiti, tra Ente locale e segretario comunale, secondo le regole previste dalla vigente normativa fiscale e previdenziale. Ad affermarlo è la Corte dei conti, Sez. Autonomie, tramite deliberazione datata 16 ottobre 2019, n. 24.