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La Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale della norma sui diritti di rogito ai segretari comunali

Sentenza della Consulta del 6 novembre 2023, n. 200: confermato il regime vigente in materia di diritti di rogito

8 NOVEMBRE 2023

La Corte Costituzionale, mediante sentenza datata 6 novembre 2023, n. 200, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2-bis, anche in combinato disposto con il comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 della Costituzione, nonché ai principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento. La Corte ha quindi ritenuto immune da vizi di costituzionalità l’art. 10 del d.l. n. 90/2014, convertito con l. n. 114/2014, che ha modificato la norma attributiva della potestà rogatoria ai segretari comunali e la disciplina dei compensi connessi a tale attività, creando non poche difficoltà agli operatori degli Enti locali. La norma, infatti, dopo aver modificato la disciplina della destinazione e della ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria incassati dai Comuni e dalle Province, ha previsto che una quota dei proventi dell’attività di rogito debba essere attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento, “negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale”.