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Rimborso spese di viaggio ai consiglieri comunali

Come comportarsi nel caso di "domicilio" diverso dalla "residenza": le valutazioni della Corte dei conti, Sez. Basilicata

29 LUGLIO 2019

Il principio di diritto enunciato con la deliberazione n. 38/SEZAUT/2016 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, avente ad oggetto la corretta interpretazione dell'art. 84, comma 3, del TUEL in merito al rimborso delle spese di viaggio sostenute da amministratori locali che risiedono fuori dal Comune in cui ha sede il rispettivo ente, non è applicabile anche al caso in cui detti amministratori, avendo la residenza nel comune sede dell’ente, hanno il domicilio in diverso comune per ragioni professionali e sostengono delle spese per recarsi presso l’Ente di residenza per l’esercizio delle proprie funzioni. Sono queste le valutazioni della Sezione reg. di controllo per la Regione Basilicata della Corte dei conti contenute nella deliberazione 21 giugno 2019, n. 44.