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Il sindaco può far parte di una commissione di concorso?

Una questione di incompatibilità illustrata dal TAR Lazio attraverso una recente sentenza

12 LUGLIO 2019

Assume rilievo la recente sentenza del TAR Lazio, Sez. III-bis, del 3 luglio 2019, n. 8670, nella quale si afferma che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964).

In conseguenza di ciò, spiegano i giudici amministrativi, la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte. In ossequio all’art. 35, co. 3, lett. e) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall’art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 i soggetti che rivestono cariche politiche elettive non possono prendere parte a commissioni esaminatrici di pubblici concorsi, conseguendone un sindaco non può far parte delle commissioni di concorso.