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Il diritto di accesso del consigliere comunale all'elenco dei beneficiari dei buoni alimentari

Gli importanti principi fissati dal Consiglio di Stato attraverso una recentissima sentenza

16 MARZO 2021

Con la sentenza n. 2089 del 11 marzo 2021 il Consiglio di Stato (Sez. V) esamina i limiti del potere di accesso dei consiglieri comunali all’elenco dei beneficiari dei buoni alimentari, fissando principi molto rilevanti in materia.

In particolare, viene respinto il ricorso del consigliere avverso il parziale accesso consentito dal Comune, che aveva fornito le informazioni richieste, ad eccezione dei nominativi dei beneficiari dei buoni alimentari, omessi per ragioni di tutela della riservatezza, in quanto il diritto di accesso del consigliere comunale non costituisce un diritto “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. Il diritto di accesso del consigliere comunale non ha un’illimitata espansione ma di fronte ad altri diritti della persona è necessario effettuare “un ragionevole bilanciamento” di tutti i diritti coinvolti. Alla regola del ragionevole bilanciamento propria dei rapporti tra diritti fondamentali di pari rango non si sottrae l’accesso del consigliere comunale.