News

Estinzione di società di capitali – Cancellazione dal registro delle imprese – Effetti per i creditori sociali insoddisfatti

9 GENNAIO 2020

A mente dell’art. 2495, comma 2, cod. civ. la cancellazione della società dal registro delle impresa ne determina l’estinzione («ferma restando l’estinzione della società»); dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione».

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione della società «il creditore, il quale intenda agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest’ultimo (vale a dire la sua legittimazione passiva), e cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata da questi riscossa» (Cass., Sez. V, 26/06/2015, n. 13259).