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Esenzione ICI esclusa in mancanza di utilizzo diretto

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8 GENNAIO 2020

Negata l’esenzione ICI ai locali utilizzati da istituto come centro educativo  soggetto giuridico diverso dal contribuente proprietario. L’orientamento della  Corte è saldamente ancorato al concetto di utilizzazione diretta del bene da parte dell’ente possessore come condizione necessaria perché a quest’ultimo spetti il diritto all’esenzione prevista dall’art. 7, d.lgs. n. 504 del 1992, nel caso di esercizio delle attività considerate normativamente “esentabili”. Così si è pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 32088/2019: “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta che l’art. 7, comma 1, lett.i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, primo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purché destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito (Cass. n. 21756/2010). L’esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse” (cfr Cass. 18838/2006, 8496/2010, 2821/2012, più recentemente, Cass. n. 10483/2016)