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Emendamenti ANCI al Dl 124/2019 relativi alla TARI

27 NOVEMBRE 2019

Si segnalano gli emendamenti ANCI presentati sul Dl 124/2019 che riguardano la TARI  e l’adozione del PEF

Proposta di estendere anche al biennio 2019-20 la possibilità per i Comuni, in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie almeno fino a diversa regolamentazione da parte dell’ARERA.

Proposta di assicurare ai Comuni un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe Tari, il cui termine viene fissato al 30 aprile di ciascun anno, anziché collegato alla data di deliberazione del bilancio di previsione. La deroga all’ordinamento tributario vigente appare ancor più necessaria alla luce della recentissima emanazione della prima direttiva ARERA sui costi del servizio rifiuti in base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020.

Proposta di far riscuotere la Tari e la Tares dal soggetto che gestisce i rifiuti, con la precisazione che tale soggetto debba essere pubblico, o una società in house o un’azienda controllata da soggetti pubblici. L’attuale normativa prevede la possibilità per i Comuni di affidare la riscossione della Tari e della Tares ai soggetti gestori dei rifiuti che abbiano – alla data del 31 ottobre 2013 – un contratto di affidamento delle relative attività. Tuttavia, molti enti hanno attivato le gare per individuare i nuovi gestori dei rifiuti e, con l’attuale formulazione della norma, i Comuni sarebbero costretti a riscuotere direttamente la tassa rifiuti, pur con le limitazioni di personale oggi esistenti; ciò sia nell’ipotesi di conferma del vecchio gestore, in quanto si  avrebbe un “nuovo” contratto, sia, a maggior ragione, nell’ipotesi in cui il gestore individuato sia diverso da quello che svolgeva il servizio nel 2013.