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Notifica mediante 890/82 in caso di ritiro del plico

12 NOVEMBRE 2019

Il ritiro del plico presso l’ufficio postale non soltanto sortisce effetti sananti per essere stato raggiunto lo scopo, ma anche costituisce “prova indiretta” dell’avvenuta ricezione dell’avviso di ricevimento o della CAD, che ne costituiscono il necessario antecedente logico e giuridico.

Il perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo posta in base all’articolo 149 del codice di procedura civile e degli articoli 7 e 8 della legge 890/1982, prevede l’avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito CAD del plico presso l’ufficio postale. Nel caso in cui il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l’ufficio postale, si ha sanatoria degli eventuali vizi o dell’incompletezza del procedimento di notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’articolo 156, comma 3 cpc. La notificazione si intende perfezionata in questa data, quando anteriore al decimo giorno dalla spedizione della Cad. In tal senso depone la sentenza della Cassazione.