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TARI: illegittimo l’accertamento con riferimenti normativi a prelievi soppressi

21 LUGLIO 2023

Con la decisione n. 18612 del 30/6/2023 la Cassazione ha affermato che l’avviso di accertamento TARI è illegittimo se riporta riferimenti normativi riguardanti prelievi soppressi, come la TARSU.

Nel caso in esame un consorzio di cooperative, che gestisce un parcheggio a pagamento strisce blu, impugna gli avvisi accertamento TARI/TOSAP per gli anni dal 2014 al 2015, eccependo tra l’altro l’erroneo riferimento all’art. 77 del d.lgs. n. 507/93 (relativo alla TARSU).
 
La Cassazione accoglie il ricorso evidenziando che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l‘obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, in condizione di esercitare il diritto di difesa, con cognizione dei fatti (cfr. Cass. n. 6836/2014 e n. 22003/2014), ed in particolare in tema di TARSU ha affermato che è sufficiente l’indicazione nell’atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali) – che non è necessario allegare, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, perchè si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (cfr. Cass. n. 22804/2006, n. 7044/2014, n. 16165/2018 e n. 7437/2019) – sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata (cfr. Cass. n. 20620/2019).