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Al vaglio della Corte Costituzionale il divieto di impugnare l’estratto di ruolo

23 MARZO 2023

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli ha rimesso al giudice delle leggi la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 4-bis, del Dpr 602/1973 (come modificato dall’art. 3-bis del Dl 146/2021), con riferimento agli articoli 3 e 24 Costituzione. In particolare i giudici napoletani evidenziano che se il contribuente vuole contestare la legittimità di una cartella non notificata per decadenza dei termini di notifica, dovrà impugnarla davanti al giudice tributario, ma non è possibile in via immediata, in quanto occorrerà attendere la notifica di un atto successivo (anche esecutivo) per contestare la pretesa.
Anche il Giudice di Pace di Napoli, con l’ordinanza n. 492 del 3/2/2023, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 3-bis del D.L. 146/2021, ritenendola in contrasto con il diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione (precludendo al contribuente la possibilità di poter liberamente adire la Giustizia in presenza di errori da parte dell’Amministrazione Finanziaria) sia il principio di eguaglianza affermato dall’art. 3 della stessa Carta fondamentale.