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Imposta di soggiorno: i gestori delle strutture ricettive non sono agenti contabili

9 NOVEMBRE 2022

Con la sentenza n. 365 del 28 ottobre 2022 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Toscana ha affermato che il gestore della struttura ricettiva dopo il D.L. 34/2020 non può più essere considerato agente contabile, essendo mutata la sua qualifica soggettiva in responsabile di imposta, per cui non è più soggetto alla resa del conto giudiziale, mentre dopo il D.L. 146/2021 la resa del conto giudiziale resta esclusa anche per il periodo antecedente.

I giudici contabili toscani sono intervenuti su una questione controversa per la quale non si è ancora formato un orientamento univoco nella giurisprudenza della Corte dei Conti.

Il dubbio che si pone è se i gestori delle strutture ricettive, dopo le recenti modifiche normative (d.l. 34/2020 e d.l. 146/2021) devono continuare a qualificarsi agenti contabili. La questione è piuttosto rilevante perché la qualifica di agenti contabili impone ai gestori delle strutture ricettive di presentare il conto di gestione (modello 21) e ai comuni di parificare il conto e procedere all’invio alla Corte dei Conti.

Ebbene, i giudici contabili toscani evidenziano preliminarmente che fino alle modifiche introdotte con il D.L. n. 34/2020, qualora sia istituita e regolamentata l’imposta di soggiorno, il gestore di una struttura ricettiva assume la qualifica di agente contabile (Sezioni riunite, sent. n. 22/2006/QM), sicché è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione, ai sensi del comma 1 dell’art. 74 del R.D. n. 827/1924 e dell’art. 93 del D. Lgs. n. 267/2000.