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La società che fornisce supporto ai Comuni non è legittimata a stare in giudizio

21 APRILE 2022

Con la decisione n. 10198 del 30 marzo 2022 la Cassazione ha chiarito che la società che effettua attività di supporto all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali non è legittimata a stare in giudizio nel contenzioso tributario, spettando la legittimazione solo all’ente impositore che ha emesso gli atti.

La Cassazione respinge così il ricorso della società affidataria per conto del Comune, accogliendo invece il ricorso incidentale del contribuente il quale aveva eccepito la violazione degli artt. 4 d.lgs. n. 504/1992, art. 10 d.lgs. n. 546/1992, artt. 100 e 105 c.p.c., per non avere i giudici di secondo grado rilevato e dichiarato pregiudizialmente l’inammissibilità dell’appello in quanto proposto da soggetto carente di legittimatio ad causam.