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Le risposte ai quesiti sul “Fondone” di ARCONET

22 APRILE 2022

La Commissione ACONET ha risposto ai seguenti quesiti sul “Fondone”.

Come avrebbe dovuto essere contabilizzata la riduzione TARI applicata alle utenze non domestiche?

Preliminarmente, si fa presente che l’ente avrebbe dovuto contabilizzare l’entrata Tari al lordo della riduzione derivante dalle agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 73 del 2021, e, poi, con un giro contabile, neutralizzare l’entrata registrata al lordo di tali agevolazioni rilevando una spesa di importo corrispondente alle agevolazioni stesse. In sede di compilazione del Modello COVID-19/2021, come meglio precisato al paragrafo B.2 dell’Allegato 1 al DM n. 273932 del 28 ottobre 2021, l’ente avrebbe poi inserito tale maggiore spesa nella colonna (e) della Sezione 2 del Modello in corrispondenza del codice U.1.04.03.00.000 “ Trasferimenti correnti a Imprese”. Si ricorda, infatti, che ai fini della certificazione COVID-19 relativa all’esercizio 2021, le risorse di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 73/2021 sono considerate risorse assegnate come ristori specifici di spesa e l’utilizzo dei ristori specifici di spesa trova evidenza nel Modello esclusivamente mediante l’inserimento di maggiori spese.

Tutto ciò premesso –  dal momento che il Modello COVID-19/2021 non include nella Sezione 1-Entrate le voci relative alla Tari e che, dunque, non è possibile rilevare la minore entrata Tari 2021 che l’ente ha registrato nel proprio bilancio per effetto della contabilizzazione dell’entrata al netto delle agevolazioni –  si ritiene che l’ente debba ugualmente certificare l’utilizzo del ristoro di spesa in parola valorizzando di pari importo, come indicato nel richiamato Decreto n. 273932, la colonna “ Maggiori spese 2021 “COVID-19” (e)” in corrispondenza della voce “ Trasferimenti correnti a Imprese”, pur non avendo effettuato le registrazioni contabili sopra richiamate (entrata al lordo e spesa di importo corrispondente alle agevolazioni attuate).

Qualora, invece, l’ente abbia registrato l’entrata al lordo delle agevolazioni Tari adottate ma abbia contabilizzato nel proprio bilancio le relative maggiori spese ad un codice diverso da quello indicato nel richiamato Decreto, occorre distinguere due circostanze:

  • se il codice utilizzato in bilancio non è incluso tra le voci di spesa di cui alla Sezione 2 del Modello COVID-19/2021, l’ente deve esclusivamente valorizzare la colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19/2021 inserendo gli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola in corrispondenza della riga “ U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese”;
  • se, invece, il codice di spesa utilizzato in bilancio è incluso tra le voci di cui alla Sezione 2 del Modello COVID-19/2021, l’importo degli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola deve essere detratto dal valore che è presente nella colonna (a) della Sezione 2 del Modello in corrispondenza del codice utilizzato in bilancio ed aggiunto al valore presente nella stessa colonna in corrispondenza della riga “ U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese”. L’ente deve comunque valorizzare la colonna (e) inserendo gli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola in corrispondenza della medesima riga “ U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese”.

Da ultimo, si ricorda che nel caso in cui gli enti avessero incrementato, ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 73/2021, le agevolazioni alle utenze non domestiche con risorse proprie e/o risorse residue di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1 aprile 2021 relativo alla certificazione 2020, le agevolazioni incrementative non devono essere dichiarate come maggiori spese COVID-19 nella certificazione 2021.

Si precisa, inoltre, che nel caso di agevolazioni Tari a favore delle utenze domestiche coperte dalle risorse di cui all’articolo 53 del decreto-legge n. 73/2021, l’ente è tenuto a dichiarare le agevolazioni (maggiori spese) in corrispondenza della riga “ U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie”. Nel caso di contabilizzazioni al netto e/o errate codifiche valgono le indicazioni sopra fornite.

Nel modello COVID -19/2021 devono essere inserite le spese connesse alla pandemia confluite nel FPV dell’anno 2020 e spese 2021?

Nella colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19/2021 gli enti sono tenuti a riportare tutte le maggiori spese sostenute (impegnate) nell’anno 2021 in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che non siano già “coperte” da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private, fatta eccezione per le maggiori spese sostenute con le risorse derivanti dai ristori specifici di spesa statali esposti alla riga (E) della Sezione 2 del Modello e/o con le risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34/2020 e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104/2020 confluite in avanzo vincolato al 31.12.2020 nonché con le risorse assegnate nel 2021 di cui all’a rticolo 1, comma 822 della L. n. 178/2020. Ciò premesso, in tale colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19/2021 non devono essere riportate le spese, connesse all’emergenza da COVID-19, impegnate nel 2021 se tali spese sono già state incluse nella certificazione trasmessa per l’anno 2020 come quota del FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

Nella FAQ n.38 è stato specificato che i ristori specifici di entrata IMU-IMI-IMIS e a TOSAP-COSAP per le quali non si sono registrate minori entrate devono essere vincolati nel “vincoli di legge”, congiuntamente a quelle del Fondo per le funzioni fondamentali ex articolo 106 del d.l. 34/2020. Cosa significa congiuntamente? Eventuali eccedenze vanno sommate a quelle del Fondo?

Al riguardo, si segnala preliminarmente che i ristori previsti a compensazione di minori entrate derivanti da specifiche esenzioni statali dovrebbero essere stati assegnati agli enti interessati tenendo conto dell’effettivo conseguente minor gettito. I ristori in parola, pertanto, dovrebbero eguagliare la perdita registrata dagli enti. Tuttavia, laddove a seguito di verifiche puntuali da parte degli enti emergesse che i ristori IMU e TOSAP-COSAP sono stati assegnati per un importo eccedente la perdita effettivamente registrata, l’eccedenza del ristoro rispetto alla perdita deve essere sommata ad eventuali eccedenze del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, ed esposta tra i “Vincoli da legge”.

Nel caso in cui gli enti, per i ristori in parola, avessero provveduto a porre uno specifico vincolo nel risultato di amministrazione al 31.12.2020, distinto e separato da quello del Fondo per le funzioni ex art. 106 del D.L. n. 34/2020, in sede di rendiconto 2021 possono procedere alle rettifiche del prospetto a2. Restano ferme le indicazioni specifiche per l’imposta di soggiorno esplicitate alla FAQ n. 38.