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Obbligo di titolo esecutivo per il recupero coattivo

13 APRILE 2022

Il recente intervento della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7188 dello scorso 4 marzo, pone in evidenza la necessità, per l’ente impositore, nel caso specifico il Comune, della sussistenza di apposito titolo esecutivo per poter procedere alla riscossione coattiva di entrate di natura patrimoniale. La vicenda afferisce, nel dettaglio, al recupero di somme richieste ad un utente a cui era stata contestata l’occupazione abusiva di suolo pubblico e, per tale motivo era stato destinatario di atto notificato per il recupero di indennità per abusiva collocazione, mediante stabile infissione sulla sede stradale di impianti pubblicitari in difetto di preventiva concessione. Il contribuente aveva presentato ricorso lamentando l’assenza della notifica di un titolo esecutivo, stante il fatto che il credito vantato dal Comune era da riferirsi ad un’entrata di natura patrimoniale e, comunque, ad un credito avente natura privatistica e risarcitoria.