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Soggetta alla TOSAP l’occupazione dell’ex Iacp per lavori di manutenzione alloggi

20 GENNAIO 2022

Non spetta l’esonero dalla TOSAP per l’Agenzia per la casa (ex Iacp) che occupa suolo pubblico al fine di mettere in sicurezza e manutenere un edificio di sua proprietà, le cui unità sono date in locazione a canone agevolato, trattandosi di attività posta in essere in adempimento di obblighi contrattuali ed extracontrattuali. In tal caso difetta il requisito oggettivo richiesto dall’art. 49 lett. a) del D.Lgs. 507/1993 per fruire dell’esenzione dalla TOSAP, poiché la finalità immediata della occupazione del suolo non è quella assistenziale, restando irrilevanti a tal fine le finalità statutarie dell’ente, che attengono invece alla definizione del requisito soggettivo. E’ quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 386 del 10/1/2020, che ha accolto il ricorso dell’ente impositore ribaltando l’esito del giudizio di merito.