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Non vanno rimborsati ad ADER le spese di notifica per i ruoli st ralciati

11 GENNAIO 2021

Con un comunicato del 30 dicembre scorso l’Ifel (Anci) ha chiarito che i Comuni non sono tenuti a rimborsare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) le spese di notifica sostenute in relazione alle quote iscritte a ruolo ed oggetto dello “stralcio” dei debiti fino a 1.000 euro degli anni 2000-2010, previsto dall’articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018.

Si tratta della disposizione che ha previsto l’annullamento automatico di tutti quei debiti consegnati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a mille euro e non ancora incassati, in un ottica di alleggerimento dei carichi affidati all’Ader considerato che in questi casi datati si hanno maggiori costi nel tenere posizioni da cui non si ricava alcunché.