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Le novità del testo finale del dl 104/2020

27 OTTOBRE 2020

Pubblichiamo il dl 104/2020 convertito in legge 126/2020, segnalando le seguenti novità del testo finale:

IMU e TASI

Art. 78 bis Interpretazione autentica in materia di IMU

  1. Al fine di sostenere l’esercizio delle attivita’ imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l’articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.
  2. L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.
  3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attivita’ in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
  4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)

Art. 108 Maggiorazione ex-Tasi

  1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 755 le parole «da adottare ai sensi del comma 779,» sono soppresse e le parole «dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento».

TOSAP e COSAP ed incremento risorse fondo (Art. 109)

Alla proroga per ristoranti ed esercizi pubblici commerciali di esonero COSAP e TOSAP fino al 31 dicembre 2020, si aggiunge quella per i titolari di concessioni per il commercio su aree pubbliche al 15 ottobre 2020.

Art. 109 Proroga esonero TOSAP e COSAP

  1. All’articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

(a-bis) al comma 1-bis, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;

(a-ter) al comma 1-quater, le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «46,88 milioni»;

  1. b) al comma 2 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
  2. c) al comma 3 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  3. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il Fondo di cui all’articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e’ incrementato dell’importo di 42,5 milioni di euro. Alla ripartizione dell’incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((All’onere derivante del presente articolo, pari a 76,88 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede, quanto a 42,5 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 114 e, quanto a 34,38 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 114, comma 4, del presente decreto.)