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Conto giudiziale degli agenti contabili

15 OTTOBRE 2020

Presentazione, deposito e parifica del conto giudiziale sono le tappe fondamentali individuate dalle sezioni Riunite in sede consultiva della Corte dei conti con il parere n. 4/2020, che ha opportunamente chiarito gli adempimenti a cui sono soggette le amministrazioni pubbliche in vista dello svolgimento del giudizio di conto dopo il Dlgs 174/2016.

La “parificazione” è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall’Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all’esito della fase di verifica o controllo amministrativo.

Conseguentemente, tutti i conti giudiziali, “presentati” dagli agenti contabili alle amministrazioni di appartenenza, devono essere “parificati”, “vistati” e “approvati” dai competenti organi di ciascun ente e soloall’esito di detti adempimenti depositati presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti territorialmente competente.

Finché i conti non sono “depositati” presso la Corte – con “l’utilizzo delle  modalità stabilite con i decreti di cui all’art. 6, comma 3” (art. 138, comma 3 c.g.c.), ovvero “…mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione […]” (art. 138, comma 4 c.g.c.), quindi “…anche mediante modalità telematiche” (art. 140, co 2 da leggere nel rispetto di quanto previsto al co. 4 dell’art. 150 c.g.c.), e di tale deposito la competente procura regionale “…acquisisce notizia mediante accesso all’apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili” (art. 140 comma 1 Codice) – non può dirsi pendente il giudizio e conseguentemente non può neanche decorrere il termine quinquennale per l’estinzione del processo di conto, atteso che l’art. 150 del Codice fa decorrere detto termine solo dal deposito dello stesso

L’intento del legislatore delegante di responsabilizzare l’ente onerandolo della individuazione, al proprio interno, di una figura di riferimento che segua gli adempimenti relativi ai conti giudiziali. In specie, ragioni di economia interna a ciascuna amministrazione hanno suggerito la previsione di un responsabile dell’intero procedimento, preferibilmente coincidente con il soggetto che attesta la parificazione del conto, una volta presentato dall’agente all’ente di appartenenza, e che provveda a procurare anche i visti di controllo amministrativo contabile (resi dagli organi interni o esterni), l’approvazione del conto, sollecitando i soggetti competenti, in caso di inerzia, e assumendo le conseguenti iniziative segnalatorie alla sezione giurisdizionale per rendere possibile la trasmissione del conto medesimo alla Corte, per il suo tramite.