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TARI legittimità del metodo presuntivo

16 SETTEMBRE 2020

Il Tar Campania conferma l’orientamento del giudice amministrativo sulla legittimazione del metodo normalizzato anche se non fondato sulla pesatura dei rifiuti.

In particolare, essendo spesso difficile e persino oneroso determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun “detentore”, il ricorso a criteri basati, da un lato, sulla capacità produttiva calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano nonché della loro destinazione e/o, dall’altro, sulla natura dei rifiuti prodotti, può consentire di calcolare i costi dello smaltimento di tali rifiuti e ripartirli tra i vari “detentori”, in quanto tali criteri sono in grado di influenzare direttamente l’importo di detti costi. Sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata in contrasto con la vigente normativa comunitaria.

Il principio “chi inquina paga” non osta a che gli Stati membri adattino, in funzione di categorie di utenti determinati secondo la loro rispettiva capacità a produrre rifiuti urbani, il contributo di ciascuna di dette categorie al costo complessivo necessario al finanziamento del sistema di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani (cfr., in materia, Corte Giust. C.E., sez. II, 16/7/2009, n. C-254/08). Si aggiunga che, ai sensi della L. n. 147/2013, il fatto generatore dell’obbligo di pagamento è legato non all’effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato, né alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente all’utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti ed alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento. Pertanto, non ha pregio la censura con cui parte ricorrente lamenta la mancata adozione di un sistema di pesatura dei rifiuti ai sensi del D.M. 20.4.2017. Invero, tale decreto trova applicazione per i Comuni (tra i quali non risulta ricompreso l’ente locale intimato) che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico i quali, con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della Tari (cfr. art. 1, comma 668, della L. n. 147/2013).