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Affidamenti legittimi dopo la nuova riscossione

26 MARZO 2020

I precedenti bandi di gara e le conseguenti aggiudicazioni, riferiti specificamente alla riscossione dei tirbuti aboliti Imu-Tasi, sono ancora legittimi.

Dall’esame della nuova normativa, non emergono né divieti espressi di affidamento, né elementi tali da poter ritenere che all’aggiudicatario venga affidato un servizio (cioè la riscossione della nuova Imu) diverso rispetto a quello oggetto di gara (sulle vecchie Imu e Tasi). Viene escluso che la riscossione del tributo vigente richieda nuovi e/o ulteriori requisiti soggettivi o tali da inficiare l’inerenza dei criteri di confezionamento e apprezzamento delle offerte formulate, dovendosi riconoscere la sostanziale continuità tra disciplina tributaria attuale e precedente.

Conferma la conclusione raggiunta le norme transitorie contenute nei commi 781 e 789 dell’articolo 1 della legge. La prima disposizione stabilisce che «i comuni, in deroga all’articolo 52 del Dlgs 446/1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell’IMU e della Tasi»; la seconda dispone che «i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814».